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D.P.R. 08/06/2001 n. 327b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento; c) nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera c), l'avviso di avvio del procedimento è comunicato agli interessati alle singole opere previste dal progetto, dandone altresì pubblico avviso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dalla conferenza di servizi ai fini delle definitive determinazioni. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici. 3. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio sorga dall'inserimento dell'opera pubblica nel programma dei lavori, al proprietario dell'area va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento di approvazione del medesimo programma. Capo III La fase della dichiarazione di pubblica utilità Sezione I Disposizioni sul procedimento Art. 12. Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità 1. Se l'opera è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico, ad una sua variante o ad uno degli atti indicati all'articolo 10, comma 1, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta: a) quando è approvato il progetto definivo dell'opera pubblica odi pubblica utilità, il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona; b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti; c) a seguito dell'approvazione del progetto concernente reti ferroviarie da parte della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle opere previste dal progetto stesso così come risultanti dalle prescrizioni adottate dalla conferenza e dalle successive varianti di natura strettamente tecnica di cui all'articolo 25, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, non comportanti variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753. Art. 13. Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità 1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio. 2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone. 3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il Decreto di esproprio va eseguito. 4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il Decreto di esproprio può essere eseguito entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. 5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. 6. La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il Decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. 7. Restano in vigore le disposizioni che consentono l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini maggiori di quelli previsti nel comma 4. 8. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione fisica, la dichiarazione di pubblica utilità ha luogo mediante l'adozione di un provvedimento di destinazione ad uso pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono indicate le finalità dell'intervento, i tempi previsti per eventuali lavori di manutenzione, nonché i relativi costi previsti. Art. 14. Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità 1. L'autorità che emana uno degli atti previsti dall'articolo 12, comma 1, ovvero esegue un Decreto di espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero dei lavori pubblici, per le opere di competenza statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale. 2. Con Decreto del Ministro dei lavori pubblici ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere di competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno adottati. 3. L'autorità espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2: dell'opera o il Decreto di esproprio. a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità; b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il Decreto d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto; c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, il programma dei lavori, l'atto che dichiara la pubblica utilità Sezione II Disposizioni particolari sulla approvazione del progetto definitivo dell'opera Art. 15. Disposizioni sulla redazione del progetto 1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata. 2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, così come risulta dai registri catastali, nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà. 3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni. 4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. 5. In caso di progetti relativi a tracciati ferroviari, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata entro trenta giorni dall'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 12 e si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Art. 16. Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo 1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A tal fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. 2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto deve descrivere i terreni e gli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali. 3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 consente anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2. 4. Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento ed è trasmesso lo schema dell'atto di approvazione del progetto unitamente ad una relazione, dalla quale risultino: a) la natura e lo scopo dell'opera da eseguirsi o dell'intervento da realizzare; b) la spesa presunta; c) i dati dell'area, come risultanti dalle mappe catastali, nonché quelli del le aree di cui è prevista l'espropriazione; d) i nominativi degli altri proprietari delle aree oggetto del medesimo procedimento, ove essi risultino; e) l'indicazione del responsabile del procedimento. 5. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato. 6. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi nell'ufficio per le espropriazioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. 7. L'amministrazione non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene. 8. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, fino a quando non sia disposta l'approvazione del progetto. 9. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione. 10. L'amministrazione si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4. 11. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'amministrazione può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni. 12. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato l'amministrazione integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi. Art. 17. L'approvazione del progetto definitivo 1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo: a) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio; b) comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, se non sono necessari concerti, intese, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, mentre, se essi sono necessari, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dalla data in cui l'amministrazione che ha approvato il progetto dà atto della avvenuta acquisizione degli atti di assenso. 2. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta anche quando è approvato il progetto definitivo dell'opera con uno degli atti previsti dall'articolo 10, comma 1. |
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